Il datore di lavoro è responsabile di assicurarsi che i veicoli di movimentazione interna, le relative attrezzature e tutti i dispositivi di sicurezza necessari per la circolazione siano sottoposti a controlli periodici. Pertanto, i veicoli di movimentazione interna devono essere regolarmente verificati per individuare eventuali danni causati dall'invecchiamento, dall'usura, dalla corrosione e da altri fattori.
Il 15 Maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 81 “Testo Unico sulla Sicurezza” che ha abrogato i vecchi D.Lgs 626 e DPR 547. Il nuovo D.Lgs 81/2008, riguardante la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, prevede espressamente il dovere, per il datore di lavoro, di mantenere le macchine ai livelli di efficienza e sicurezza, nel rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore del Manuale di Uso e Manutenzione.
Ciò comporta una variazione degli obblighi di legge per manutenzione e verifiche periodiche dei mezzi di movimentazione interna.
Lo stesso decreto, all'Art.71, prevede che le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte a controlli periodici volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza, ai fini della sicurezza, delle attrezzature di lavoro.
Quale supplemento al Manuale di Manutenzione pubblicato dal costruttore del carrello elevatore è utile la consultazione delle “Linee guida ISPESL “opportune per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature. Tali raccomandazioni sono applicabili ai carrelli elevatori e ai carrelli con uomo a terra con o senza sollevamento, in riferimento al Rischio di Perdita Accidentale di Stabilità, esclusi i carrelli a posto guida elevabile.
Il datore di lavoro deve garantire che i veicoli di movimentazione interna e le loro attrezzature nonché tutti i dispositivi di sicurezza necessari alla circolazione vengano controllati periodicamente. I veicoli di movimentazione interna devono pertanto essere sottoposti a verifiche tese all'individuazione dei danni dovuti all'invecchiamento, all'usura, alla corrosione e ad altri danni.
Per individuare tutti questi fattori sono necessarie particolari nozioni specifiche, quali quelle richieste ad un esperto che, sulla base di una formazione ed esperienza professionale, disponga di sufficienti conoscenze della tecnologia dei veicoli e di dimestichezza con le normative nazionali da poter valutare lo stato di sicurezza dei veicoli di movimentazione.
I carrelli elevatori e le relative attrezzature accessorie devono essere controllati almeno una volta all'anno o più frequentemente se durata, condizioni di funzionamento e del luogo di lavoro lo rendono necessario, allo scopo di valutarne lo stato di conservazione ed efficienza.
Il Manuale d'Uso e manutenzione in dotazione al carrello prevale su tutto.
Vi sono casi particolare per i quali, in assenza di specifica indicazione da parte del fabbricante, si prevedono controlli periodici specifici (es. catene). Per queste ed altre motivazioni i controlli devono essere effettuati da tecnici esperti e gli esiti delle verifiche devono essere documentati.
Le Linee Guida ISPESL (o INAIL) definiscono il protocollo secondo il quale devono essere eseguiti i controlli specifici di sicurezza sui carrelli elevatori.
Il tecnico (qualificato) durante il sopralluogo esegue l'ispezione di sicurezza sul carrello e aggiorna il libretto di controllo ISPESL con eventuale segnalazione di mancata sicurezza del mezzo.
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